Esami

PATENTI DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE
Ai sensi del D.M. 21 luglio 2005 sono unificate nell'unica patente di classe A e vengono rilasciate dagli Ispettorati territoriali a seguito del superamento degli esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1214/66.Esse sono rilasciate in applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 in base alla quale le Amministrazioni dei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione rilasciano patenti "HAREC" (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates"


Gli esami per il conseguimento della patente, in conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02, consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al suballegato D dell'allegato 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla

Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

La domanda di ammissione agli esami deve pervenire, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato 26 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno

ESONERO DELLE PROVA DI ESAME PER PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

E' esonerato dalla prova scritta chi è in possesso dei seguenti documenti rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni:

1) Certificato di radiotelegrafista di 1^ classe;
2) Certificato di radiotelegrafista di 2^ classe;
3) Certificato speciale di radiotelegrafista
4) Diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato;
5) Certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili;
6) Certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni;
7) Laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
8) Diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.